Napoli libera dalla Pizzarotti!

Dopo l’esempio di Rho, ieri (13 febbraio 2012) anche il Comune di Napoli ha approvato un o.d.g. di condanna morale e politica nei confronti della Pizzarotti & co. per la sua partecipazione ai lavori di costruzione del treno ad alta velocità Gerusalemme-Tel Aviv.

Di seguito il comunicato stampa

Il Consiglio vota gli ordini del giorno sull’alta velocità Gerusalemme – Tel Aviv e per scongiurare la chiusura del consolato tedesco a Napoli

In chiusura di seduta il Consiglio comunale ha esaminato e votato due ordini del giorno.
Il primo, con primo firmatario il consigliere Fucito, esprimendo “condanna morale e politica” nei confronti della società Pizzarotti & C.

per la partecipazione della stessa società ai lavori per la costruzione della ferrovia ad alta velocità Al Gerusalemme – Tel Aviv, opera che rappresenta una palese violazione del Diritto Internazionale, impegna Sindaco e Giunta a intervenire presso la stessa società “al fine di persuaderla a ritirarsi dalla partecipazione alla realizzazione della A1” e a valutare la possibilità di inserire nei regolamenti e nei criteri di scelta per la partecipazione a bandi comunali la clausola che escluda la partecipazione di aziende e soggetti economici che operino in violazione dei diritti umani e/o in contrasto con il diritto internazionale. L’ordine del giorno, modificato a seguito di alcuni
rilievi dell’Assessore Narducci al secondo punto del dispositivo, è stato approvato a maggioranza con l’astensione di Santoro (FLI) e del Presidente Pasquino.
Il secondo ordine del giorno, con primo firmatario il Presidente Pasquino, è stato approvato all’unanimità; con esso, il Consiglio comunale di Napoli fa proprio l’appello lanciato dai Rettori delle Università della Campania al Ministro degli Esteri della Germania Guido Westerwelle per scongiurare la chiusura del Consolato generale tedesco a Napoli.

 

Leggi l’ordine del giorno concernente la partecipazione dei lavori della Ditta Pizzarotti & C. per la realizzazione della ferrovia ad alta velocità “A1” Gerusalemme –Tel Aviv

O.d.g. a firma dei Consiglieri Fucito, Borriello C., Vasquez, Moxedano e Fiola concernente: la partecipazione
dei lavori della Ditta Pizzarotti & C. per la realizzazione della ferrovia ad alta velocità “A1” Gerusalemme –
Tel Aviv
Approvato a maggioranza
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che
– il Codice dei Contratti Pubblici D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, (in attuazione direttiva comunitaria 2004/18
relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di
servizi) all’Articolo 38, comma 1, lettera f, prevede l’esclusione dagli appalti di lavori, forniture e servizi i
soggetti “che hanno commesso un errore grave nell’esercizio della loro attività professionale, accertato
con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante”;
– Lo Statuto del Comune di Napoli Art.1 comma 1 assume “a valore fondamentale la tutela della persona
umana”, Art. 3 comma 1a recita che il Comune di Napoli “informa la sua azione ai valori della libertà, della
uguaglianza, della solidarietà”, Art 3 Comma 1 b “opera per superare le discriminazioni esistenti e per
determinare le effettive condizioni di pari opportunità”, Art 3 Comma 2 “consolida e sviluppa il ruolo di
Napoli città d’Europa e del Mediterraneo”;
– Il Comune di Napoli ha stipulato contratti con Pizzarotti & C. S.p.A., con sede legale in Parma, Via Anna
Maria Adorni, 1, codice fiscale 01755470158 e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Parma
23124, in passato per la realizzazione delle torri 7D e 7G del Centro Direzionale, successivamente per altre
opere tra cui quella i cui lavori sono attualmente in corso per la realizzazione della stazione di Piazza
Garibaldi della Metropolitana del Comune di Napoli;
Considerato che
– Pizzarotti & C. S.p.A., attraverso la joint venture Shapir — Pizzarotti Railways registrata in Israele il 27
febbraio 2010, ha stipulato un contratto con le Ferrovie Israeliane per la costruzione di una linea ferroviaria
ad alta velocità Tel Aviv — Gerusalemme, detto anche A1, in particolare per lo scavo di tunnel per la
realizzazione della linea;
– la linea ferroviaria A1, ad uso esclusivo della popolazione israeliana, percorre 6,5 chilometri attraverso la
Cisgiordania occupata, con la confisca di proprietà privata palestinese nei villaggi di Beit lksa e Beit Sourik,
inclusi terreni agricoli riconosciuti dalla Corte Suprema Israeliana come “risorsa fondamentale per la
sussistenza” delle comunità;
– non vi era alcuna necessità di costruire la linea ferroviaria Al su terre occupate in Cisgiordania: il vecchio
tracciato del treno che collega Tel Aviv a Gerusalemme non attraversa i confini internazionali e uno
alternativo, all’interno dei confini internazionalmente riconosciuti dello Stato di Israele, era stato proposto
nel progetto iniziale;
– i villaggi in questione hanno già subito espropri per la costruzione di insediamenti israeliani e del muro di
separazione, entrambi ritenuti in contravvenzione dei Diritto Internazionale nel parere consultivo del 2004
della Corte Internazionale di Giustizia;
– la costruzione della linea ferrroviaria Al, insieme con una rete stradale per le enormi macchine scavatrici e
per il trasporto di materiale di estrazione, sta portando alla distruzione di altri terreni agricoli oltre a
renderli inaccessibili ai legittimi proprietari;
– la linea ferroviaria Al è in violazione del Diritto Internazionale Umanitario e dei Trattati internazionali sui
Diritti Umani, tra cui la IV Convenzione di Ginevra, in particolare Art. 53 che vieta “alla potenza occupante
di distruggere beni mobili o immobili appartenenti individualmente o collettivamente a persone private,
allo Stato o a enti pubblici, a organizzazioni sociali o a cooperative, salvo nel caso in cui tali distruzioni
fossero rese assolutamente necessarie dalle operazioni militari”, in questo caso le distruzioni sono attuate
per la costruzione di infrastrutture permanenti inaccessibili alla popolazione locale;
– le attività quali quelle poste in essere con la complicità della Pizzarotti sono un vero e proprio crimine di
guerra secondo quanta stabilito all’Articolo 8 dello Statuto della Corte Penale Internazionale, comma 2,
lettera a, dove tra i “crimini di guerra” include le “gravi violazioni della Convenzione di Ginevra del 12
agosto 1949′ tra le quali la “distruzione ed appropriazione di beni, non giustificate da necessità militari e
compiute su larga scala illegalmente ed arbitrariamente”.
– Pizzarotti & C. S.p.A.. attraverso il suo coinvolgimento nel progetto per la linea ferroviaria Al, che
rappresenta una palese violazione del Diritto Internazionale, e che anzi costituisce a tutti gli effetti un
crimine di guerra, ha chiaramente commesso errori sufficientemente gravi nell’esercizio della propria
attività professionale, in modo da giustificare l’esclusione da gare d’appalto di lavori pubblici;
ESPRIME
condanna morale e politica nei confronti di Pizzarotti & C. S.p.A. per la partecipazione ai lavori per la
costruzione della Al Gerusalemme – Tel Aviv;
IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA
1. a comunicare al più presto alla Pizzarotti & C. S.p.A. il contenuto di questa risoluzione, al fine di
persuadere la stessa a ritirarsi dalla partecipazione alla realizzazione della ferrovia ad alta velocità A1;
2. a valutare la possibilità di inserire nel regolamento per la partecipazione a bandi comunali per
l’esecuzione di opere pubbliche e per la prestazione di servizi, nei criteri vincolanti per la scelta del
contraente attraverso i metodi del pubblico incanto, della licitazione privata, dell’appalto concorso. della
trattativa privata la clausola che escluda la partecipazione di aziende e soggetti economici che operino in
violazione dei diritti umani e/o in contrasto con il diritto internazionale; ad inserire in ogni contratto, di
qualsiasi tipologia, la clausola obbligatoria “tale contratto verrà annullato se la ditta contraente risulterà
implicata in conclamata violazione del diritto e delle Convenzioni internazionali

Questa voce è stata pubblicata in Campagna Stop that Train. Contrassegna il permalink.